Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626
Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
TITOLO I
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,
in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonché‚ nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche
e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, nonché‚ dei lavoratori con rapporto contrattuale privato
di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal
presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall'articolo 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2.
Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro,
di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale.
Art. 3.
Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonché‚ l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo
è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari
per i lavoratori.
Art. 4.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché‚ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1,
il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'articolo 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo
8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché‚ soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché‚ delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui
rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché‚ i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di
accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo
19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione
o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro
di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché‚ la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'articolo 393 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è
redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché‚ per il caso di pericolo
grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al
numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di
cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi
e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si
applicano alle attività industriali di cui all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa
pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché‚ si modificano le situazioni di rischio.
Allegati (omissis)
Allegato I Casi in cui è consentito lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
da rischi
Allegato II Prescrizioni di sicurezza e di salute
per i luoghi di lavoro
Allegato III Schema indicativo per l'inventario dei
rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato IV Elenco indicativo e non esauriente
delle attrezzature di protezione individuale
Allegato V Elenco indicativo e non esauriente delle
attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere
a disposizione attrezzature di protezione individuale
Allegato VI Elementi di riferimento
Allegato VII Prescrizioni minime
Allegato VIII Elenco di sistemi, preparati e
procedimenti
Allegato IX Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato X Segnale di rischio biologico
Allegato XI Elenco degli agenti biologici
classificati
Allegato XII Specifiche sulle misure di
contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato XIII Specifiche per processi industriali